TASSA DI SOGGIORNO A SALERNO

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012

 

Art. 1        Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio di Salerno.  

Art. 2        Soggetto Passivo

Soggetto Passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Salerno.

 

Art.3          Esenzioni

Oltre agli iscritti all’anagrafe del Comune di Salerno, sono esenti al pagamento dell’imposta di soggiorno:

a)  i minori entro il dodicesimo anno di età;

b)  coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù, o in strutture ricettive a basso costo gestite per conto del Comune;

c)  gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso della L.n°104/92 art. 3 comma 3, fatta eccezione di portatori di handicap in misura superiore ai 2/3 art 21. della legge su citata;

d)     I malati e coloro che li assistono anche se degenti e ricoverati presso le strutture sanitarie, del Comune di Salerno.

Per poter beneficiare dell’esenzione, il paziente e gli accompagnatori dovranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura recettiva è finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie al paziente ovvero alla necessità di prestare assistenza al predetto paziente;

e)     Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

f)       Il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblico Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

g)     Le persone che anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati nel tempo contrattualmente prefissati;

h)     Coloro che pernottano per frequentare i corsi di studio che siano attestati dalle rispettive Università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;

i)        Tutti i lavorativi dipendenti pubblici o privati che pernottano in città per ragione dovute al loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro.

 

 

Art. 4        Misura dell’imposta

L’imposta di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell’anno solare.

 

 

 

 

 

Servizi Aggiuntivi: